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Le delibere tardive in materia di tributi sono valide dall’anno dopo
Sentenza del Consiglio di Stato 29 agosto 2017, n. 4104

Le delibere tributarie “tardive”, ovverosia quelle approvate dagli Enti locali oltre il termine previsto per il bilancio di previsione, non sono da ritenersi invalide (pertanto da annullare) ma solo inefficaci per l’anno di riferimento.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato, il quale, tramite sentenza 29 agosto 2017, n. 4104, accoglie solo parzialmente la tesi ministeriale, sostenendo che la violazione del termine per l’adozione del bilancio non determina l’illegittimità di regolamenti e delibere comunali, ma incide solo sulla loro efficacia temporale. Le delibere “tardive” sono valide ma inefficaci per l’anno di riferimento e applicabili dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I giudici affermano che “ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote
retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).”

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 29 AGOSTO 2017, n. 4104.


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