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Ok del Consiglio di Stato al decreto sulle visite fiscali nel Pubblico Impiego
Parere (sez. cons. atti norm), 4 settembre 2017, n. 1939

Riveste importanza il parere del Consiglio di Stato (sez. cons. atti norm.) 4 settembre 2017, n. 1939 recante oggetto “Schema di decreto ministeriale recante le “modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Si tratta a tutti gli effetti del via libera del Consiglio di Stato stesso al decreto sulle visite fiscali nel Pubblico Impiego, con contestuale richiesta di armonizzazione con il regime del lavoro privato.

Il Consiglio di Stato formula le seguenti osservazioni:
– In relazione al disposto dell’art. 1 (“Richiesta della visita di controllo”), il Consiglio osserva che il comma 3 di tale articolo si limita a prevedere che “la visita può essere disposta … anche su iniziativa dell’INPS”, senza tuttavia esplicitare i criteri in base ai quali l’INPS può procedere in tal senso: la Sezione pertanto, anche in considerazione della natura regolamentare del presente intervento ed al fine di evitare possibili problematiche interpretative, invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità, in sede di stesura definitiva del presente provvedimento, di precisare ulteriormente la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 1.
– Per quanto concerne l’art. 3 (“Fasce orarie di reperibilità”), il Consiglio osserva che tale articolo – nell’individuare quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno – mantiene gli orari attualmente previsti per i pubblici dipendenti, lasciando dunque immutata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
L’Amministrazione, per il tramite della documentazione istruttoria trasmessa al Consiglio, ha motivato tale scelta evidenziando che “l’armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli”.
Orbene, in relazione a quanto precede, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la motivazione esplicitata dall’Amministrazione, basandosi su una nozione di controllo prettamente quantitativa, non appare adeguata a superare la circostanza che la disposizione in esame potrebbe essere ritenuta non conforme al criterio di delega recato dall’art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che l’atto normativo de quo debba essere finalizzato a “armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato”. Il Consiglio, pertanto, ritiene necessario invitare l’Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all’armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001.

>> CONSULTA IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 4 SETTEMBRE, n. 1939.

Per approfondire leggi anche l’articolo Al via i nuovi controlli sulle assenze dei dipendenti statali.


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