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La stazione appaltante non valuta l'offerta a fini “predatori”
Appalti, principio di tassatività delle cause di esclusione: la pronuncia del TAR Lombardia 7 luglio 2017, n. 1550

Mediante la sentenza 7 luglio 2017, n. 1550 in materia di appalti pubblici e principio di tassatività delle cause di esclusione, il TAR per la Regione Lombardia ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere un’offerta basandosi solo sull’ipotesi che il prezzo fosse stato praticato unicamente per impedire illecitamente l’ingresso sul mercato di nuovi operatori: i giudici rilevano, infatti, che la soluzione prospettata dalla ricorrente costringerebbe le stazioni appaltanti ad effettuare una valutazione estremamente complessa sulle politiche commerciali dei partecipanti alla gara (politiche che gli enti appaltanti certamente ignorano e che sono di regola coperte da riservatezza) per verificare se un prezzo apparentemente conveniente per la stazione appaltante sia in realtà ispirato ad una mera finalità “predatoria”, addossando agli enti appaltanti compiti impropri, che si pongono peraltro in contrasto con il principio legislativo di tassatività delle cause di esclusione.

Nel caso di specie, infatti la ricorrente vorrebbe sostanzialmente individuare un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge ed ancorata ad un presupposto di difficile individuazione, vale a dire la presunta condotta anticoncorrenziale di un operatore, che propone un prezzo del prodotto per fini appunto “predatori”, cioè esclusivamente per impedire l’ingresso sul mercato di altro concorrente.
Si tratta però di una tesi che appare in evidente contrasto con il già citato principio di tassatività e che è inoltre priva di qualsivoglia base normativa.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA 7 LUGLIO 2017, n. 1550.


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