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Pubblico Impiego: rischio caos sui contratti a tempo determinato
Al via la contrattazione nazionale collettiva sul tema dei contratti pubblici a tempo determinato

di LUIGI OLIVERI

Sui quotidiani in questi giorni campeggia la notizia del concreto avvio della contrattazione nazionale collettiva sul tema dei contratti pubblici a tempo determinato.
Ci informano che l’obiettivo è limitare il precariato selvaggio, attraverso l’assimilazione delle regole del contratto a termine privato. Per cui, attraverso il contratto si pensa di introdurre un limite al ricorso al tempo determinato e sarà verosimilmente rispettata la quota massima prevista dall’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 81/2015: “20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”.
Inoltre, si specifica che è intenzione delle parti stabilire indicazioni precise per consentire deroghe al limite massimo di durata dei contratti, ora fissato a 36 mesi.
Se questi sono gli intenti della contrattazione collettiva, c’è inevitabilmente da preoccuparsi e molto, perché ancora una volta si nota la capacità di perdere occasioni preziosissime per definire in modo chiaro e congruo il problema dell’utilizzo del tempo determinato nella Pubblica Amministrazione.

L’estensione al Pubblico Impiego della disciplina del d.lgs. 81/2015

Intanto, partiamo da una constatazione. L’estensione al lavoro pubblico delle regole del d.lgs. 81/2015 per la disciplina del contratto a tempo determinato non trova affatto la sua fonte nella futura contrattazione collettiva.
Evidentemente, qualcuno nelle sedi governative e all’ARAN ha dimenticato (o sono i giornali a riportare male le veline governative) che nell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 l’articolo 9 del d.lgs. 75/2017 (cioè la Riforma Madia) ha inserito questa disposizione: “I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto”.

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