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Istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela: obblighi per l’Amministrazione
La rilevante pronuncia del TAR Puglia (sentenza 28 luglio 2017 n. 1329)

Assume rilievo per gli Enti locali la recente pronuncia del TAR Puglia – Lecce (sentenza 28 luglio 2017 n. 1329)all’interno della quale si conferma l’orientamento costante della giurisprudenza nell’affermare che “non è ravvisabile alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l’istituto del silenzio-rifiuto, costituendo l’esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, con la conseguenza che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l’esercizio; per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l’illegittimità, è da ritenersi inammissibile”.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA (LECCE) 28 LUGLIO 2017, n. 1329.

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