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L’induzione indebita a dare o promettere utilità e la sanzione accessoria
Analisi di alcune importanti modifiche delle norme riguardanti le sanzioni accessorie derivanti dalla condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione

di AMEDEO SCARSELLA

La legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, c.d. Riforma Severino, ha inserito nel codice penale del 1930 l’articolo 319-quater, che punisce la “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, sancendo, testualmente, al comma 1, che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni”; l’articolo prevede, al co. 2, che “Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette danaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Nell’intento di corrispondere alle esigenze di delineare con maggiore certezza i contorni delle condotte di concussione, la legge n. 190/2012 ha “sdoppiato”, infatti, le condotte considerate dal “vecchio” art. 317 c.p., lasciando in quest’ultima ipotesi solo le condotte di costrizione e trasferendo quelle di induzione della dazione o promessa di denaro o altra utilità in un’autonoma fattispecie delineata con l’introduzione nel codice penale dell’art. 319-quater.
L’elemento di novità è rappresentato dalla responsabilizzazione del privato di cui viene prevista la punibilità nell’ipotesi in cui acconsenta a cedere alle induzioni, consegnando o promettendo il denaro o altra utilità. Soggetti attivi del delitto ex art. 319-quater c.p. sono sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio; a questi va adesso aggiunto anche il privato che, cedendo alle induzioni, consegna o promette il denaro ovvero la pubblica utilità richiesti.

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