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Danno erariale per l’ausiliario del traffico che altera i verbali
Alterazione di un elevato numero di avvisi di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, con ingiusto vantaggio per i trasgressori e danno economico per l’amministrazione

di VINCENZO GIANNOTTI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza 11 luglio 2017, n. 51 condanna per danno erariale e danno all’immagine un ausiliare del traffico che, in un periodo di tempo ampio, aveva proceduto ad alterare un elevato numero di avvisi di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, con ingiusto vantaggio per i trasgressori e contestuale danno economico per l’amministrazione. Mentre il danno erariale era collegato ai mancati introiti subiti dal Comune (a nulla rilevando la gestione dei parcheggi dati in concessione), il danno all’immagine discendeva dal patteggiamento della pena da parte dell’ausiliario a seguito dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica. Qui di seguito le motivazioni della condanna comminata dai giudici contabili.

Danno erariale: i fatti di causa

A seguito dell’avvenuto esercizio dell’azione penale, con accesso all’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (sentenza di patteggiamento) nei confronti di un ausiliario del traffico, per aver alterato un numero elevato di avvisi di accertamento di infrazioni al codice della strada, con ingiusto vantaggio per i trasgressori e contestuale danno economico per l’amministrazione, la Procura erariale rinviava a giudizio contabile e per danno all’immagine il citato ausiliario.
In difesa il convenuto eccepiva la non competenza della Corte dei conti, in considerazione del rapporto di lavoro privato del convenuto presso la società privata concessionaria, la non applicazione del danno all’immagine avendo il convenuto pattuito la pena esclusivamente in tema di abuso di ufficio, il cui disvalore non poteva essere certo paragonabile alla corruzione e al peculato.

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