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Lavori finanziati con fondi europei: incarico di RUP esterno
Servizio di consulenza della Regione FVG: chiarimenti in tema di esternalizzazione della funzione di responsabile unico del procedimento

Il servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia ha risposto al seguente interessante quesito posto da una Amministrazione comunale in materia di incarico di RUP esterno nei lavori finanziati con fondi europei. Il Comune ha chiesto infatti chiarimenti in tema di esternalizzazione della funzione di responsabile unico del procedimento (RUP)[1], ai sensi dell’art. 5, comma 8[2], della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 («Disciplina organica dei lavori pubblici»), ponendo tre specifiche questioni:
– se, nell’ambito della realizzazione di lavori di particolare complessità, finanziati con fondi europei, il cui bando prevede espressamente l’applicazione della normativa europea, sia possibile designare quale RUP un soggetto esterno alla stazione appaltante, atteso che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), non contempla una tale possibilità;
– se l’incarico di cui trattasi si configuri quale prestazione di servizi oppure quale prestazione d’opera, come tale soggetta alle limitazioni di cui all’art. 6, comma 7[3], del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
– quale soggetto sia competente alla designazione del RUP esterno, qualora la convenzione per la gestione associata della Centrale unica di committenza, approvata dall’Ente, preveda espressamente che il RUP per i lavori sia il titolare della Posizione Organizzativa.

L’Ufficio ha ritenuto di dover rimettere, per competenza, la risoluzione delle questioni poste al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio[4].
Il Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia – che il Comune ha già direttamente investito della questione n. 1), ricevendo una risposta affermativa – ritiene, invece, che spetti a questo Ufficio riscontrare i quesiti formulati ai nn. 2) e 3)[5].
In relazione a tali quesiti si osserva quanto segue: l’art. 5[6] della l.r. 14/2002 oltre a prevedere, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina statale allora vigente[7], la possibilità di affidare incarichi libero professionali per lo svolgimento di compiti di supporto al RUP[8], consente anche, al ricorrere di una determinata condizione[9], l’esternalizzazione della funzione[10], mai contemplata dal legislatore statale[11].

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