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Mancato rispetto della parità di genere nella composizione della giunta comunale
La necessità della congrua motivazione per giungere comunque alla nomina di una giunta sbilanciata

L’art 42 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.
Quando e come il Sindaco può comunque arrivare a nominare una giunta nella quale è rappresentato solo uno dei due generi (solitamente, quello maschile)?
La risposta viene fornita dalla giurisprudenza (cfr., di recente, TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 29 maggio 2017, n. 867) e dal Ministero dell’interno (circolare 24 aprile 2014):

Ad esempio, con riferimento al caso in cui la Giunta non presenta alcun componente femminile, la motivazione deve riguardare le modalità ed i tempi della ricerca, il numero delle donne contattate, la prova del loro rifiuto alla nomina (ricordiamo, per inciso, che il Consiglio di Stato, sez. V, nella citata sent. n. 406/2016, ha ritenuto insufficiente la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di ulteriori elementi sulle modalità e sull’ampiezza di tale ricerca), l’eventuale indicazione circa l’indisponibilità nel territorio comunale di donne aventi i requisiti necessari.
In concreto, perciò, deve ricorrere una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità di rispettare l’obbligatoria presenza di entrambi i generi, con relativo pregnante onere motivazionale, pena la possibilità di annullamento della nomina della Giunta da parte del giudice amministrativo.


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