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Illegittimità costituzionale della ricongiunzione
Circolare INPS 19 luglio 2017, n. 116

L’INPS ha emesso la circolare 19 luglio 2017, n. 116 avente ad oggetto “Ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 29/1979. Illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale  23 maggio-23 giugno 2017, n. 147”.
In sede di premessa alla circolare si specifica che l’art. 12, comma 12 septies, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Il citato art.12, comma 12 septies, è intervenuto sul disposto del primo comma dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione. Con circolare n.142/2010 è stato quindi disposto che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche la ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 sarebbe avvenuta a titolo oneroso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 maggio – 23 giugno 2017 n.147 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che “alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29” si applichino “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge”.

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