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Lavori da parte dei Comuni su strade dell’ANAS: possibili solo se urgenti
L’eventuale spesa del Comune per il compimento di determinate attività relative ad una strada statale può considerarsi legittima oltre che insuscettibile di determinare ipotesi di responsabilità erariale?

di STEFANO USAI E MARCO ROSSI

È stata recentemente sottoposta alla magistratura contabile della Liguria in sede di controllo una richiesta di parere considerata inammissibile (pronuncia n. 57/2017) – in quanto non afferente la materia della contabilità e foriera di involgere questioni di danno erariale – che affronta una questione ricorrente per gli Enti locali e che offre uno spunto che merita di essere ripreso ed approfondito.
La questione in gioco concerne l’eventuale spesa del Comune per il compimento di determinate attività relative ad una strada statale (di competenza dell’ANAS) attraversante il proprio centro abitato, potesse considerarsi legittima oltre che insuscettibile di determinare ipotesi di responsabilità erariale.

Lavori dei Comuni su strade dell’ANAS: il quesito

Al riguardo, il Sindaco – nel quesito – richiama l’articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il quale disciplina le rispettive competenze dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (oggi ANAS S.p.A.) e dei Comuni per quanto attiene alla gestione e manutenzione dei tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.
Rilevate alcune difficoltà interpretative di tale disposizione e la sostenuta necessità di intervenire per evitare danni e potenziali pericoli per la pubblica incolumità, il sindaco si determinava a presentare una specifica richiesta alla sezione per avere chiarimenti sulla possibilità del “proprio” Comune, con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, senza determinare fattispecie di produzione di danno erariale, di assumere impegni di spesa per l’effettuazione di una serie di attività inerenti il tratto di una strada statale attraversante il proprio centro abitato.
Tali attività, in particolare, riguardavano: la gestione e manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate; compimento di opere di raccolta e convogliamento acque (pozzetti stradali, canalizzazioni, tombinature, ecc.), in origine realizzate da ANAS S.p.A. contestualmente all’opera stradale; la pulizia piano viabile; i servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l’innaffiamento e la potatura delle alberature, la manutenzione del verde, l’illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e gestione di eventuali impianti semaforici.

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