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La direttiva per il rinnovo dei contratti nazionali
Adottata formalmente la direttiva del Governo all’ARAN per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro: l'analisi dell'esperto

di ARTURO BIANCO

È stata formalmente adottata la direttiva del Governo all’ARAN per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro: essa è stata comunicata con la nota 39110 dello scorso 6 luglio. Tale direttiva dovrà essere integrata da quella dei comitati di settore per i rinnovi contrattuali nei comparti della conoscenza (scuola, università ed enti di ricerca), delle Regioni ed Enti locali e della sanità. In essa sono invece comprese le indicazioni specifiche per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici nazionali).
Si avvicina così la data del concreto avvio della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, per il quale la ministra ipotizza una conclusione entro la fine del prossimo mese di ottobre.
Siamo in presenza di rinnovi contrattuali che arrivano dopo un lungo periodo di blocco della contrattazione nazionale e che recepiscono i principi fissati dal d.lgs. n. 75/2017, con il conseguente ampliamento dei margini riservati alla contrattazione collettiva di lavoro. Ricordiamo che questi contratti copriranno l’arco triennale 2016/2018, unificando per la prima volta sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 150/2009 la durata della parte normativa e della parte economica.

Gli aspetti economici

La direttiva ricorda che la quantificazione del tetto massimo degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali è stato fissato per le amministrazioni non statali dal DPCM del 27 febbraio 2017 nella misura dei seguenti incrementi rispetto al monte salari del 2015: 0,36% per l’anno 2016, 1,09% per l’anno 2017 e 1,45% per l’anno 2018. Tali voci vanno calcolate “al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010”. Ricordiamo che questi incrementi devono essere previsti nei bilanci preventivi.
La direttiva ricorda espressamente che questo insieme di risorse “dovrà essere completato attraverso la previsione, nella prossima legge di bilancio, della quota di stanziamento ancora occorrente per dare attuazione ai contenuti dell’intesa del 30 novembre 2016”, dal che si deve trarre la conclusione che i bilanci preventivi del 2018 dovranno stanziare risorse aggiuntive per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

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