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Danno erariale per affidamento a professionista esterno del patrocinio legale
Il danno si cagiona qualora l’amministrazione possieda un’avvocatura interna, unica abilitata a svolgere le attività di difesa dell’Ente

di VINCENZO GIANNOTTI

L’affidamento di incarichi esterni di patrocinio legale, a difesa degli interessi dell’Ente, è fonte di danno erariale qualora l’amministrazione possieda un’avvocatura interna, unica abilitata a svolgere le attività di difesa dell’ente innanzi alle magistrature adite. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza del 4 luglio 2017, n. 102.

Danno erariale: i fatti di causa

La Procura conveniva in giudizio di conto l’organo esecutivo (Giunta Regionale), il Segretario Generale e dirigenti che a vario titolo avevano fornito il parere tecnico per l’affidamento di un incarico legale esterno ad un professionista del libero foro, pur in presenza del servizio dell’avvocatura interna all’ente. A detta della Procura, le ipotesi di danno erariale sarebbero state diverse, la prima da ricollegare alle conseguenze di un bando di concorso non pubblicato obbligatoriamente sulla Gazzetta Ufficiale, la seconda posta di danno riferita alla lite temeraria azionata innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e al riaddebito delle spese a fronte della insussistenza della causa azionata sul conflitto di giurisdizione e, infine, la terza riferita all’inutile spese sostenuta per la remunerazione di un avvocato esterno pur in presenza del servizio interno dell’avvocatura civica. Secondo la Procura attrice, alcune delle poste di danno evidenziate andavano stralciate in considerazione dell’inutile decorrenza dei termini prescrizionali, mentre restavano in essere sia le spese sopportate per il pagamento disposto in sede di soccombenza, sia le spese sostenute per l’affidamento ad avvocati esterni del libero foro pur in presenza dell’avvocatura interna.

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