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La rotazione deve favorire l’alternanza nell’affidamento?
Stazioni appaltanti e rotazione: devono essere limitate le occasioni di partecipazione alle selezioni?

di STEFANO USAI

La recente pronuncia del TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 816 del 12 giugno 2017 consente alcune riflessioni pratiche in tema di rotazione – che il giudice, nel caso di specie, ritiene “servente”, e destinato a cedere, rispetto al principio della concorrenza – ed in merito alla necessaria distinzione tra l’avviso esplorativo della stazione appaltante finalizzato ad ottenere “manifestazioni di interesse” e quindi a reperire soggetti che si candidano ad essere invitati alla procedura negoziata (di cui all’articolo 36 del codice dei contratti) ed il “bando” vero e proprio che, anche nell’ambito sottosoglia, risulta disciplinato – la procedura ordinaria – da disposizioni più rigorose comunque rispetto al procedimento “semplificato”.

L’affidamento

Nel caso trattato dal giudice toscano veniva in considerazione una “gara” per la concessione dei servizi di installazione e gestione di distributori automatici di snacks e bevande, con pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato il 10 agosto (circostanza, della data di pubblicazione, non ritenuta irrilevante dal ricorrente perché tale da determinare una ridotta partecipazione – solo due competitori – ma ritenuta non persuasiva dal giudice).
Il motivo di ricorso – sostanziale – viene fondato dal ricorrente sulla violazione del principio di rotazione in quanto “l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente”, motivazione – sempre secondo il ricorrente – del tutto assente e nel caso di specie in plateale violazione di quanto imposto anche “dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2016”.
La particolarità, pertanto, insiste nel fatto – più frequente di quanto si possa pensare – che all’avviso per la manifestazione di interesse proponevano la propria candidatura all’invito solo due operatori economici: il pregresso gestore ed il ricorrente.
La stazione appaltante, vista l’esigua partecipazione, invitava entrambi a competere e la gara si risolveva a favore del pregresso gestore. Da qui l’impugnazione del ricorrente.

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