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Requisiti di partecipazione ad un concorso: residenza nel Comune dove si svolgerà l’attività
Le valutazioni che affiorano da una sentenza del Consiglio di Stato in merito alla illegittimità del bando

Risulta illegittimo il bando per la selezione per la formazione di una graduatoria relativa allo svolgimento di lavoro occasionale presso la biblioteca comunale, che richiede quale requisito di partecipazione la residenza nel Comune. L ‘elemento “residenza” non deve trasformarsi in un “valore condizionante”, tale da caricare su di sé la priorità su ogni altra valutazione comparativa di merito Ad evidenziarlo è il TAR Toscana (Sez. I) mediante sentenza 27 giugno 2017, n. 891.

Condizioni di accesso a un concorso: l’illegittimità del requisito

I giudici hanno rammentato come la Corte Costituzionale abbia più volte affermato che l’accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato
Sempre il Giudice delle leggi ha avuto modo di statuire, inoltre, anche che “non é razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito”, e che è da considerarsi illegittima una norma che “escludendo la possibilità di valutazione del merito comparativo, concede un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale”.

Conclusioni

Risultano, pertanto, ammesse ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA 27 GIUGNO 2017, n. 891.


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