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La sospensione dal servizio del dipendente pubblico successivamente riammesso in servizio non è fonte di danno erariale
Nel caso posto al vaglio della Corte dei conti (Regione Lazio) non sussistono gli estremi del danno erariale nei confronti del sindaco che ha disposto la sospensione dal servizio del dirigente

di VINCENZO GIANNOTTI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza 9 giugno 2017, n. 138 affronta il problema della richiesta di danno erariale avanzato dalla Procura per la riammissione in servizio di un dirigente pubblico, sospeso dal servizio con misura cautelare in attesa dell’esito del procedimento penale che lo vedeva coinvolto per attività compiute in connessione al servizio espletato, cui era stato versato nel frattempo l’assegno alimentare pari al 50% della retribuzione a lui spettante.

Danno erariale: i fatti

A fronte di fatti rilevanti e di natura penale tanto da vedere il dirigente rinviato a giudizio, con successiva costituzione di parte civile dell’amministrazione nel citato procedimento penale e, in considerazione dei citati fatti rilevanti anche da un punto di vista disciplinare, il citato dirigente veniva sospeso dal servizio ai sensi delle disposizioni contrattuali, per un periodo non superiore ai cinque anni, con obbligo di versamento dell’assegno alimentare pari al 50% del suo trattamento economico mensile.

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