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Bilanci di previsione 2017-2019: le linee di indirizzo per la relazione dei revisori
Contenute all’interno della deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 27 giugno 2017, n. 14

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, attraverso la deliberazione datata 23 giugno 2017, n.14 ha adottato le linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

In sede di premessa alla deliberazione si afferma che “per l’esercizio 2017, nell’ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL), è stato differito per gli Enti locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 e, successivamente, prorogato al 31 marzo per i Comuni ed al 30 giugno per Province e Città metropolitane (d.m. 30 marzo 2017)”.

La premessa prosegue nel seguente modo: “Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze (in attuazione dell’art. 4, commi 6 e 7 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l’inoltro alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, entro trenta giorni dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento (art. 9, comma 1-quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). È da dire che lo spostamento in avanti dei termini – oltre a presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei sistemi contabili che ha disegnato un unico organico ciclo di bilancio che lega la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione -rende più difficoltoso l’esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni relativamente alle quali, per la fase di previsione dei bilanci, non sono agevolmente individuabili aree di riscontro dell’attività amministrativa strutturate su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale”.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE, 23 GIUGNO 2017, n. 14.


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