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Pagamento TARSU: autorimesse e garage
La Cassazione conferma: l’autorimessa di pertinenza dell’abitazione è soggetta alla TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)

di ENZO CUZZOLA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8581 del 30 marzo 2017, ha ribadito che l’autorimessa di pertinenza dell’abitazione è soggetta alla TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), consolidando il proprio orientamento in materia.
In ogni caso, secondo i giudici, rimane salva la possibilità, a carico del contribuente, di dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti e che, pertanto, deve essere escluso dalla tassazione.
Come è noto, l’art. 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) precisa che il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”.
L’esclusione dalla tassazione di alcune parti dei locali in quanto non idonee a produrre rifiuti è subordinata ad una opportuna delimitazione delle stesse e, soprattutto, alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all’esclusione (Cassazione, pronunce nn. 17599/2009 e 11351/2012).
Secondo la regola generale, l’onere della prova grava sempre sul contribuente che mira ad ottenere l’esenzione. Sul punto, infatti, la Cassazione (ord. n. 17622/2916) ha avuto modo di precisare che, sebbene spetta all’ente impositore fornire la prova dell’obbligo contributivo, è al contempo vero che il contribuente nel momento è onerato di provare il suo diritto all’esclusione dal pagamento del tributo (così, testualmente, i giudici: “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.


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