MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


La mancata approvazione nei termini dei documenti di bilancio blocca anche il comando
Una previsione, di carattere evidentemente sanzionatorio, che impedisce anche il ricorso alla possibilità di utilizzare risorse umane mediante l'utilizzo di istituti quali comandi e distacchi

di AMEDEO SCARSELLA

La mancata approvazione nei termini di documenti di bilancio o la mancata trasmissione entro il successivo termine di trenta giorni dall’approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ha come effetto il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsione rafforzata dal divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Tale previsione, di carattere evidentemente sanzionatorio, impedisce anche il ricorso alla possibilità di utilizzare risorse umane mediante il ricorso ad istituti quali comandi e distacchi.
È questa la conclusione cui giunge la Corte dei conti, Sezione Regionale Abruzzo, mediante deliberazione 9 giugno 2017, n. 103, emessa su richiesta di parere presentata dal Presidente della Regione Abruzzo.

La sanzione per il mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei documenti di bilancio e per la loro trasmissione

L’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 dispone che “in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti territoriali, ferma restando per gli Enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del Testo Unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”. La sanzione è estesa dal successivo comma 1-quinquies alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell’approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO


www.lagazzettadeglientilocali.it