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Illegittimo il mancato deposito del DUP nei termini per la valutazione da parte dei consiglieri
L’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa

A cura di Enzo Cuzzola

Già in passato la giurisprudenza ha individuato, tra le ipotesi in cui il consigliere può impugnare un atto dell’organo collegiale del quale è componente, quella dell’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593).
Recentemente sulla questione è tornato il TAR Molise nella sent. 11 aprile 2017 n. 133, confermando tale orientamento e precisando che tale inosservanza indubbiamente è idonea a comportare un’illegittima compressione delle prerogative istituzionali del consigliere comunale, con specifico riferimento all’impossibilità di esercitare cognita causa il proprio mandato elettivo (ex multis, da ultimo, TAR Sardegna, Sez. II, 2 maggio 2016, n. 387).
Nel caso specifico il DUP (documento unico di programmazione) era stato depositato in Consiglio per la valutazione da parte dei consiglieri sei giorni prima della convocazione in luogo dei dieci previsti dal regolamento di contabilità del Comune.
Secondo i giudici, l’importanza dell’adempimento relativo all’approvazione del DUP muove dalla rilevanza strategica del documento e dalla sua valenza di atto di programmazione della vita dell’ente civico.
Da tanto deriva che gli adempimenti correlati debbono intervenire nel rispetto di termini la cui perentorietà appare conseguenza di un iter procedimentale caratterizzato da scansioni cronologiche cogenti, proprio in vista di una tempestiva approvazione finale del documento, atta a scongiurare l’evenienza del ricorso alla gestione provvisoria e, dunque, ad una azione amministrativa limitata alle questioni di somma urgenza.
Ciò vuol dire che tutti i termini in questione sono funzionali all’esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali debbono potersi esplicare, tuttavia, in un arco di tempo limitato, in quanto strettamente connesso ad un termine finale di approvazione ineludibile, ma ragionevole. Questo argomento vale, in particolare, per i consiglieri di minoranza, i quali debbono essere posti in condizione di esercitare la indispensabile funzione di controllo sull’adeguatezza dell’azione politico amministrativa programmata dalle forze politiche che sostengono il Sindaco e l’esecutivo cittadino.


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