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Comunicazioni Liquidazioni IVA periodiche: il rinvio
Rinviato al 12 giugno il termine di trasmissione delle nuove Comunicazioni delle Liquidazioni IVA periodiche

di ENZO CUZZOLA

Rinvio al 12 giugno prossimo del termine per l’invio delle nuove comunicazioni dati sulle liquidazioni IVA: è stata comunicata l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, all’art. 4, comma 2, dispone che dopo l’art. 21 del d.l. 78/2010 è aggiunto l’art. 21-bis, rubricato “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni”.
Il nuovo disposto normativo obbliga i soggetti passivi IVA a trasmettere, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, mantenendo invariati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta sulla base delle liquidazioni periodiche effettuate.
Pertanto, anche la Pubblica Operazione che effettua operazioni commerciali e riveste la qualifica di soggetto passivo IVA avrò l’obbligo di tale adempimento.
L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

FORMAZIONE
La disciplina dell’IVA nelle Amministrazioni e Aziende Pubbliche – Regole e adempimenti operativi
Bologna, 14 giugno 2017

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