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Manovrina 2017 sui tributi locali dopo l’approvazione alla Camera: gli atti da adottare
Percorso di conversione del decreto legge 50/2017: 3 novità in evidenza

di CRISTINA CARPENEDO

Il cammino di conversione del decreto legge 50/2017 (Manovrina 2017) riserva almeno due importanti novità, che chiameranno in causa i consigli comunali fin da subito. Le norme di interesse sono contenute all’interno di tre articoli.

Manovrina 2017: locazioni turistiche e imposta di soggiorno

La novità più dirompente è la possibilità per i Comuni aventi i requisiti per l’applicazione del tributo, di istituire e aumentare l’imposta di soggiorno, in deroga sia al blocco del potere di aumento dei tributi sia al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare. La possibilità di istituire e rimodulare l’imposta è aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questo significa che, dopo la definitiva conversione in legge del decreto, i comuni potranno adottare apposito regolamento e delibera tariffaria con applicazione non dal 1.1.2017, bensì dall’efficacia della delibera, posto che la deroga al comma 169 è piena.
L’articolo 4 affronta anche il tema specifico delle locazioni turistiche fino a 30 giorni delle unità abitative, con intento di intervenire sulle problematiche connesse all’evasione fiscale. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto le persone in ricerca di un immobile con chi la dispone qualora incassino i canoni o intervengano nel pagamento dei canoni/corrispettivi, operano in qualità di sostituti d’imposta una ritenuta del 21% sull’ammontare all’atto del pagamento. Inoltre, questi stessi soggetti sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del d lgs 23/2011 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal regolamento comunale e dovranno trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve entro giugno dell’anno successivo.
A decorrere dall’anno 2017 gli Enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

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