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Nomina della giunta comunale e rispetto delle quote rosa
Indirizzo operativo concernente il rispetto delle norme in materia di quote rosa alla luce della recente sentenza del TAR Calabria, in vista delle imminenti elezioni amministrative

I Comuni interessati dalle imminenti elezioni amministrative vedranno a breve i sindaci neoeletti chiamati a nominare i membri dell’organo esecutivo. La recente sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 maggio 2017, n. 867 consente di riassumere brevemente i principi ormai consolidati in tema di rispetto delle “quote rosa” da parte della giurisprudenza amministrativa, principi che dovranno essere rispettati dai sindaci pena l’illegittima composizione della giunta comunale.
La normativa è differente per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti rispetto a quella degli Enti aventi popolazione inferiore a tale soglia demografica.

La disciplina per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti
L’art. 1, c. 137, della legge 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Pertanto, per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la legge 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%, facendo emergere chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”), come altresì rimarcato dall’endiadi “arrotondamento aritmetico”, che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.
La norma, in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, si deve tenere conto anche del Sindaco, in quanto componente della giunta come chiarito dal Ministero dell’interno, Dipartimento affari interni e territoriali, con circolare n. 6508 del 24 aprile 2014. Nella predetta circolare è possibile leggere che, in base al principio generale, “nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco” e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (nello stesso senso, si veda, TAR Calabria, sede di Catanzaro, sent. n. 1 del 9 gennaio 2015).
Tutti gli atti di nomina della giunta comunale adottati nella vigenza dell’art. 1, c. 137, della legge 56/2014 trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, al quale devono adeguarsi non soltanto le nomine assessorili all’indomani delle elezioni, ma anche quelle successivamente adottate nel corso del mandato. Una diversa interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale, assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni, potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 406 del 3 febbraio 2016 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 ottobre 2015 n. 4626).
Da sottolineare che non assume alcun rilievo l’eventuale diversa previsione contenuta nello statuto comunale, stante il carattere immediatamente precettivo della norma, che comporta l’immediata sostituzione delle norme statutarie incompatibili con la previsione normativa (in tal senso TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 1145 del 24 novembre 2015).

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