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Modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali
Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio: risoluzione Ministero dell’economia e delle Finanze 29 maggio 2017, n. 1/DF

Attraverso comunicato del 29 maggio 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze ha risposto ai quesiti relativi alla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio con la risoluzione n.1/DF del 29 maggio 2017.

I chiarimenti concernono le problematiche relative alla facoltà dell’Ente locale di modificare, ai sensi dell’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Al riguardo, al fine di inquadrare la portata derogatoria della facoltà contemplata dall’art. 193 in disamina, occorre preliminarmente richiamare detto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che “[g]li enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

>> CONSULTA LA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 29 MAGGIO 2017, n.1/DF.


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