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Principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle PA a titolari di cariche elettive
Delibera Corte dei conti, Sez. Autonomie 12 maggio 2017, n. 11

Viene estesa anche all’art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, d.lgs. 267/2000) il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti titolari di cariche elettive.
Gli incarichi sono gratuiti anche se la carica elettiva è assunta successivamente e a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta, e quindi dell’importo del compenso.  È ciò che emerge dalla delibera n. 11/2017 della Corte dei conti, Sez. Autonomie, attraverso la quale viene posta una lente d’ingrandimento sui criteri interpretativi dell’art. 5, comma 5 del decreto legge 78/2010 Per evitare la gratuità, tuttavia, l’incarico deve essere conferito successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e al nuovo sistema di nomina.
Lo  scorso anno, con la deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2016 i giudici contabili si erano pronunciati sulla stessa norma ritenendo possibile l’esclusione con riferimento all’incarico di revisore dei conti.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE, 12 MAGGIO 2017, n. 11.


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