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Niente accesso alla relazione di direttore dei lavori e collaudatore
Deve ritenersi confermata l’inaccessibilità della relazione del direttore dei lavori e del collaudatore.

di SALVIO BIANCARDI

Deve ritenersi confermata l’inaccessibilità della relazione del direttore dei lavori e del collaudatore. È quanto emerge dalla lettura della sentenza del TAR Lazio, 21 aprile 2017, n. 1113.
Nel caso esaminato, un’impresa aveva presentato ricorso per vedersi riconoscere il diritto di accesso al “Verbale conclusivo di accertamento tecnico contabile” redatto dalla commissione di collaudo nominata da una pubblica amministrazione in relazione all’appalto di Progettazione Esecutiva e la realizzazione dei lavori per il raddoppio di una linea ferroviaria.

Diritto di accesso al verbale conclusivo di accertamento contabile
Il ricorrente aveva evidenziato che, nel corso dei lavori in questione, sarebbero intervenute numerose e rilevanti modificazioni oggettive, alcune delle quali concordate con l’Appaltatore, altre imposte dalla Committente. A causa di molteplici circostanze non addebitabili all’Appaltatore, inoltre, l’appalto aveva avuto un andamento di accentuata anomalia, che aveva costretto l’Appaltatore ad iscrivere numerose riserve (parte delle quali definite in due accordi bonari) e ad avanzare numerose e ben motivate istanze di proroga (parzialmente accolte dalla Committente).
La stazione appaltante aveva deciso di risolvere il contratto per preteso inadempimento dell’Appaltatore.
Al sopra descritto rapporto contrattuale erano riconducibili controversie civili pendenti, una delle quali per ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati al’impresa dai comportamenti della committente.
In forza della pendenza di tali controversie il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto d’accesso all’atto su richiamato, ritenuto necessario in relazione alle proprie esigenze di difesa in giudizio.
I giudici hanno preliminarmente rilevato che l’appalto in questione esulava dalla sfera applicativa del d.lgs. n. 50 del 2016, il cui art. 53, comma V, lettera C), prevede che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione rispetto alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

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Verona, 21 giugno 2017

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