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I poteri ANAC, il codice appalti e la corruzione
Cosa cambia alla luce del correttivo al codice appalti (d.lgs. 56/2017)

Fonte: Marcoaurelio.it

Da qualche giorno si discute sui poteri dell’ANAC. E ciò avviene in conseguenza della recente pubblicazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, avvenuta con la Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio.
La questione riguarda, in particolare, l’articolo 123 del nuovo decreto che modifica sostanzialmente l’articolo 112 del codice dei contratti.

Nello specifico, il primo comma viene così modificato: “1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.”…


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