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Ente tenuto alla compartecipazione della spesa per ricovero stabile
Nell’ambito di una frazione distaccata da un Comune ed aggregata ad un Comune contermine: il chiarimento fornito dal Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia

Il Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune chiarendo in parte il tema rilevante della aggregazione di una frazione ad un Comune con specifico riferimento alla compartecipazione della spesa per ricovero stabile.
L’Ente rappresenta che, nell’anno 1956, un cittadino domiciliato in una propria frazione è stato ricoverato in una struttura psichiatrica, ubicata in altro Comune, ove trasferiva la residenza. Nel corso degli anni e a seguito del definitivo superamento dei residui manicomiali, la persona veniva ospitata in alcune case di riposo.

Poiché, nel febbraio 1959, la frazione in cui il soggetto era residente all’atto del ricovero veniva distaccata dal Comune istante per essere aggregata ad un Comune contermine, il primo dei due Enti – affermando di aver subìto ‘una separazione patrimoniale ed una cessione di tutti i rapporti attivi e passivi’ – chiede di stabilire quale di essi sia tenuto ad integrare le risorse dell’assistito, ai fini del pagamento delle rette di ricovero.
Sentito, per quanto di competenza in relazione ai procedimenti di modifica delle circoscrizioni comunali, il Servizio consiglio autonomie locali ed elettorale di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni.

Occorre, anzitutto, rilevare che la predetta variazione territoriale è stata disposta, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica del febbraio 1959, il quale ha demandato al Prefetto competente per territorio di provvedere, con proprio decreto, «alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività».
Poichè l’Ente non dispone di tale decreto prefettizio, non risulta possibile stabilire se, nel caso di specie, la variazione territoriale abbia effettivamente comportato, oltre alla separazione patrimoniale, “una cessione di tutti i rapporti attivi e passivi” o, quantomeno, di quei rapporti utili a definire la specifica questione prospettata.

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