MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Incarichi non autorizzati: cosa può giustificare il licenziamento del dipendente pubblico?
Potenziale conflitto di interessi e utilizzo dei beni della amministrazione di appartenenza: analisi della sentenza della Cassazione 4 maggio 2017, n. 1083636

di VINCENZO GIANNOTTI

L’interesse della posizione assunta dai giudici di Palazzo Cavour riguarda la legittimità del licenziamento di un dipendente pubblico che, in assenza di previa informazione preventiva alla propria PA, svolga attività gratuita nei confronti di terzi, in presenta di un potenziale conflitto di interessi e con l’utilizzo dei beni della propria amministrazione di appartenenza. Il caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4 maggio 2017, n. 10836, qui di seguito commentata.

Incarichi non autorizzati: il fatto

Sia il tribunale di prime cure che la Corte territoriale avevano rigettato le doglianze di un dipendente pubblico avverso la sanzione espulsiva a lui comminata dall’Ente Pubblico per lo svolgimento di attività, ancorché gratuite, nei confronti di altra società commerciale, in presenza della prova documentale dell’utilizzo della trasmissione di documenti da parte del dipendente mediante utilizzo del fax dell’amministrazione. La Corte di Appello, a prescindere dalla gratuità della prestazione, aveva modo di rilevare che: a) l’eventuale non onerosità della prestazione del dipendente pubblico avrebbe potuto rilevare esclusivamente qualora si fosse in presenta di attività svolte a vantaggio di associazioni di volontariato senza fini di lucro; b) il dipendente non aveva previamente informato la PA di appartenenza, in considerazione del fatto che si era in una situazione di potenziale conflitto, atteso che la società destinataria della consulenza era tenuta anche ad assolvere obblighi nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del citato dipendente; c) il dipendente aveva usato mezzi aziendali (Fax) per comunicazioni con la citata società commerciale.
Avverso la citata sentenza della Corte territoriale ricorre il dipendente, evidenziando, tra l’altro, che la fattispecie avrebbe dovuto essere esaminata alla luce dell’art. 53 d.lgs.165/2001, dove le prestazioni gratuite svolte al di fuori del proprio orario di servizio non possono essere sanzionate e, in ogni caso non potevano avere natura disciplinare espulsiva mancandone la proporzionalità della violazione e, in considerazione dell’utilizzo del bene dell’ente veniva rilevato che tale fatto aveva prodotto già in precedenza una sanzione disciplinare conservativa, dal che ne discendeva la violazione del principio del “ne bis in idem”, infine, il ricorrente evidenzia la tardività della irrogazione della sanzione espulsiva.

CONTINUA  A LEGGERE L’ARTICOLO QUI

FORMAZIONE
Incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e Codice di comportamento
Bologna, 8 giugno 2017

www.lagazzettadeglientilocali.it