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Esenzione IMU/TASI: nozioni di abitazione principale e pertinenze
La definizione di abitazione principale ai fini della corretta applicazione dei tributi sulla casa

di ENZO CUZZOLA

Definire la nozione di abitazione principale è di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione dell’IMU e della TASI e della relativa esenzione.
Rimane tuttora valido il riferimento normativo contenuto nel comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, secondo cui per abitazione principale “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Secondo l’art. 43 cod. civ. la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale: rilevano, perciò, sia l’oggettiva permanenza in un dato luogo, sia la libera volontà del soggetto di rimanervi. È bene ricordare che la residenza non viene meno in caso di assenze prolungate (ad esempio, per motivi di lavoro, di studio, di vacanza o di salute) né se una parte dell’immobile è concessa in locazione a terzi.
Oltre alla dimora abituale, ai fini del citato comma 2 dell’art. 13, rileva anche la residenza anagrafica, ossia il dato formale dell’iscrizione presso l’ufficio anagrafico del Comune, sia del possessore sia del suo nucleo familiare.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010), nel precedente regime dell’ICI, ha affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare (e non vi sono ragioni per non ritenere applicabile il medesimo principio anche all’IMU), precisando che il contribuente che viveva abitualmente in un immobile non aveva diritto all’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale se il resto della famiglia viveva in un altro immobile. Analogamente, in materia di IMU deve essere ritenuta abitazione principale soltanto quella nella quale “dimorano abitualmente” sia il contribuente che i suoi familiari. Si tratta di una precisazione che è stata ripresa anche dalle commissioni tributarie: ad esempio, la CTR Lombardia, sez. Brescia, nella sent. n. 746/66/2015 del 3 marzo 2015 ha affermato che nel caso in cui nell’immobile risiede solo il coniuge proprietario, mentre l’altro dimori formalmente in un’altra città, l’esenzione non può essere concessa.
La dimora abituale del nucleo familiare deve essere correlata ad una verifica sostanziale, avendo riguardo anche, ad esempio, ai consumi elettrici dell’abitazione indicata come principale: ad esempio, la CTR Lombardia, sez. Milano, nella sent. n. 782 dell’11 febbraio 2016, ha ritenuto corretto l’operato del Comune in merito ad un recupero ICI fondato sull’assenza di dimora abituale della famiglia in quanto il consumo elettrico dell’abitazione era assolutamente irrisorio ed inidoneo alle normali esigenze di una famiglia.


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