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Manovrina 2017: modifiche in ambito fiscale anche per gli Enti locali
Sintesi delle principali novità entrate in vigore il 24 aprile con il decreto legge 50/2017: dallo split payment alla definizione agevolata

Mediante comunicato del 26 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate mette ordine in merito alle novità emerse dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 50/2017, la cosiddetta Manovrina 2017 che presenta numerosi nodi di interesse anche per gli Enti locali. Ecco alcuni estratti dal comunicato delle Entrate.
Il Governo vara la manovra correttiva dei conti pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Numerose le disposizioni di natura fiscale.
Sintesi delle principali novità entrate in vigore il 24 aprile 2017.

Manovrina 2017, le novità in ambito fiscale: split payment

Articolo 1 – modifica articolo 17-ter, d.P.R. 633/1972.
Viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Si prevede, infatti, che lo split payment opera:

Inoltre, lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti delle:

Viene eliminata la norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogazione comma 2, articolo 17-ter, Dpr 633/1972).
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Un successivo decreto del Mef detterà le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Detrazione dell’IVA

Articolo 2 – Modifica articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, d.P.R. 633/1972.
Cambia il termine di decadenza per l’esercizio della detrazione dell’Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati. In base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Per effetto delle modifiche in esame, il termine viene ridotto, stabilendosi che la detrazione può essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il relativo diritto è sorto.
Modifiche anche al termine di registrazione degli acquisti; alla luce delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Contrasto alle indebite compensazioni

Articolo 3. Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono. Si prevede, inoltre, che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni (modifica articolo 1, comma 574, legge 147/2013).

Le disposizioni valgono anche per i crediti relativi all’Iva (modifica articolo 10, comma 1, lettera a, Dl 78/2009).

Per i titolari di partita Iva che intendono eseguire compensazioni del credito Iva, scatta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito stesso (precedentemente l’obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui). L’obbligo, inoltre, viene esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi (modifica articolo 37, comma 49-bis, d.l. 223/2006).

Infine, viene esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione per il pagamento degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati (modifica articolo 1, comma 422, legge 311/2004).

Regime fiscale delle locazioni brevi

Articolo 4. Introdotta una disciplina ad hoc per le locazioni brevi.
Innanzitutto, viene stabilito che, ai fini della nuova disciplina, per locazioni brevi si intendono “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi.
In capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro; sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Gli stessi soggetti, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
La disposizioni attuative del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno adottate con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Giochi

Articolo 6. Aumenta l’aliquota del prelievo erariale unico (Preu). In particolare:

Dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell’8%.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017:

Espropriazione immobiliare

Articolo 8 – modifica articolo 76, comma 2, d.P.R. 602/1973.
Novità anche in materia di riscossione delle imposte sul reddito. Viene previsto che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120mila euro.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Articolo 11. Prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali pendenti.
In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Sono definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Non sono definibili le controversie relative (anche solo in parte): alle risorse proprie tradizionali Ue, all’Iva riscossa all’importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per il versamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le stesse regole previste per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Tuttavia, il numero massimo di rate è ridotto a tre. Non è comunque ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2mila euro.
Questi i termini previsti per il versamento degli importi dovuti:

Chi ha manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della “rottamazione” dei ruoli, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa (viene, quindi, stabilito un parallelismo tra le due procedure, la conclusione dell’una influenzando il buon esito della seconda).
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Per la definizione agevolata è necessaria la domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda (esente da imposta di bollo) deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli. Le somme già versate, sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, non vengono restituite.
Le disposizioni attuative verranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.


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