MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Limiti di utilizzo dell’avanzo per coprire un debito fuori bilancio
Il rilevante parere della Corte dei conti sez. reg. di controllo per la Regione Marche, n. 33/2017

di ENZO CUZZOLA

Segnaliamo l’interessante parere n. 33/2017 della Corte dei conti sez. reg. di controllo per la Regione Marche in merito ad un quesito particolare posto da un Comune: l’ammissibilità del finanziamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza mediante l’applicazione dell’avanzo afferente ad un accantonamento operato, in via prudenziale, in misura pari alla presunta soccombenza.
Come noto, dopo le significative novità recate dal d.lgs. 118/2011 (e dal d.lgs. 126/2014), la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto, a partire dall’esercizio 2016, l’introduzione di nuove regole di finanza pubblica finalizzate al superamento del patto di stabilità interno – incentrato sulla regola della c.d. competenza finanziaria mista – ed alla graduale introduzione di un nuovo meccanismo basato sul pareggio di bilancio.
Volendo semplificare, è stato previsto che tutti gli enti territoriali (e quindi, in primis, i Comuni) sono tenuti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710) come specificate dal successivo comma 711.
Come evidenziato nella circolare n. 5/2016, resa dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, disponendo, peraltro, che “per il solo anno 2016 nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento”.


www.lagazzettadeglientilocali.it