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La comunicazione d’avvio del procedimento deve contenere già i motivi del provvedimento finale?
Sintesi della sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, 12 aprile 2017, n. 255

Assume rilievo al pronuncia emessa dal TAR Sardegna (Sez. II, sentenza 12 aprile 2017, n. 255) concernente nello specifico il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e la motivazione dell’annullamento d’ufficio.

Secondo i giudici la comunicazione d’avvio del procedimento costituisce solo una comunicazione d’avvio e non deve già contenere i motivi del provvedimento finale.
Il caso di specie faceva riferimento ad una circostanza di annullamento d’ufficio della assegnazione in locazione di immobile comunale: in tale caso l’interesse patrimoniale sotteso dalla determinazione dell’ente, finalizzata all’adeguamento del canone di locazione ai parametri di legge, costituisce ex se, senza necessità di ulteriori dissertazioni argomentative, una valida attestazione della  sussistenza dell’interesse pubblico prevalente ai sensi dell’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241.

L’interesse dell’amministrazione al ripristino della legalità con riguardo ad un profilo di particolare rilevanza pubblica, e cioè l’utilizzazione del patrimonio immobiliare secondo modalità remunerative per le casse comunali, ben può ritenersi prevalente rispetto all’interesse dell’occupante a permanere nell’immobile in questione nel quale opera stabilmente da anni sulla base di un contratto di locazione.

>> CONSULTA la SENTENZA del TAR SARDEGNA 12 APRILE 2017, n. 255.


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