MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Documento unico di circolazione degli autoveicoli: il parere reso dal Consiglio di Stato
Parere 11 aprile 2017, n. 877 in relazione alla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli

Assume ampio rilievo il parere emesso dal Consiglio di Stato in materia di documento unico di circolazione degli autoveicoli. Il parere è il n. 877 datato 11 aprile 2017 e si focalizza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni relative alla “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Come recita il commento al parere riportato dal sito giustizia-amministrativa.it, “una delle principali novità dello schema di decreto in esame è la introduzione, dal 1° luglio 2018, di un documento unico per gli autoveicoli, costituito dalla nuova carta di circolazione che incorporerà anche i dati oggi contenuti nel certificato di proprietà”.
Il Consiglio di Stato la ritiene una semplificazione importante, “rilevante sul piano dei rapporti tra amministrazione e cittadino”, che incide “non solo sul versante degli oneri amministrativi a carico dei cittadini … ma anche su quello dei costi della produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. Si pone così fine a una duplicazione difficilmente giustificabile, derivante dalla storica coesistenza di due archivi non comunicanti o, comunque, parzialmente disallineati e, conseguentemente, preposti al rilascio di due documenti distinti”.

Forti perplessità sono invece espresse dal parere in relazione alla mancata unificazione delle due banche dati: il Pubblico registro automobilistico (PRA) gestito da ACI e l’Archivio nazionale dei veicoli (ANV) gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di decreto dispone esclusivamente modifiche concernenti le funzioni amministrative disponendone il parziale trasferimento dall’A.C.I. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delineando un nuovo iter di comunicazione dei dati alle due banche per il tramite del Centro elaborazione dati (CED) presso il MIT, senza tuttavia intervenire sulle strutture e sulle banche dati, che continuano a restare separate e distinte.
Secondo il Consiglio di Stato “non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l’intervento adottato … sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull’unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega”, ovvero la riduzione dei costi attuali e la realizzazione di risparmi per l’utenza. Della realizzazione di tali due, connesse, finalità, “non vi è evidenza” nello schema in esame. “Ciò che la legge richiedeva” – aggiunge il Consiglio di Stato – al  fine di realizzare gli obiettivi della delega “era compiere un ulteriore passo avanti verso la compenetrazione delle due banche dati, tanto da contemplare, sempre che ne fosse verificata la “sostenibilità organizzativa ed economica”, finanche l’unicità del soggetto gestore, individuabile nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, “eventualmente”, in una Agenzia appositamente costituita”.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato rileva criticità sulle specifiche disposizioni del decreto dedicate alla “tariffa unica” a regime: “I riferimenti alla somma delle due tariffe (seppur quale limite massimo) ed all’imposta di bollo “unificata” tale da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, costituiscono indice di un approccio ‘conservativo’ sul tema dei costi gestionali, e correlativamente inefficace su quello dei possibili risparmi per gli utenti”.

>> CONSULTA IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 11 APRILE 2017, n. 877.


www.lagazzettadeglientilocali.it