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Rimborso spese legali a dipendenti di amministrazioni pubbliche
Spese legali sostenute in giudizi conseguenti a fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali: la pronuncia del Consiglio di Stato (5 aprile 2017, n. 1568)

Risulta legittimo il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente della pubblica amministrazione – sottoposto a procedimento penale e risultato all’esito prosciolto per non aver commesso il fatto – “per mancanza di riferibilità immediata e diretta dell’agire dell’istante al volere dell’amministrazione”, considerato che ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, l’imputazione deve riguardare un’attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell’ente e, come tale, ad esso imputabile. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato (Sez. IV) nella sentenza 5 aprile 2017, n. 1568.

Il caso di specie riguardava un appuntato della Guardia di finanza, essendo stato sottoposto a procedimento penale per i reati di favoreggiamento personale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e risultato all’esito del procedimento prosciolto per non aver commesso il fatto, chiedeva all’Amministrazione di appartenenza l’assunzione degli oneri della difesa – ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997 – sul presupposto che i fatti a lui ascritti fossero connessi all’espletamento del servizio. L’amministrazione rigettava la richiesta “per mancanza di riferibilità immediata e diretta dell’agire dell’istante al volere dell’amministrazione”.

Nel ragionamento intrapreso dai giudici del Consiglio di Stato infatti, diversamente opinando, si finirebbe per ammettere indiscriminatamente il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l’interesse dell’Amministrazione; il che non può essere consentito, posto che lo scopo evidente della norma è quello di sollevare da un onere economico il dipendente che ne sia stato gravato in dipendenza dell’adempimento ai doveri del proprio ufficio (fattispecie relativa a un appuntato della Guardia di Finanza che aveva intrattenuto rapporti con un pregiudicato in quanto considerato “fonte confidenziale”, peraltro non conosciuta come tale dai suoi superiori, e fornito informazioni utili a sottrarsi alla cattura).


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