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L’ANAC sospende l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti
L'importante delibera ANAC 12 aprile 2017, n. 382: l’obiettivo è evitare situazioni di incertezza per le amministrazioni (in attesa anche di un intervento legislativo chiarificatore)

L’ANAC con delibera n. 382 del 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Obbligo di pubblicazione dati patrimoniali dirigenti

Il comma 1-bis dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
L’ANAC con delibera n. 241/2017 prendendo atto della modifica normativa aveva dettato le linee guida contenenti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Nelle citate Linee guida si prevede la pubblicazione dei dati patrimoniali previsti dall’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ossia i compensi percepiti dall’amministrazione e una dichiarazione concernente: a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; b) le eventuali partecipazioni e/o l’esercizio di funzioni in società; c) la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; nonché d) specifiche dichiarazioni relative alla variazione della consistenza patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (solo nel caso in cui questi vi consentano, dovendosi comunque dare evidenza dell’eventuale diniego).

La delibera ANAC: cosa afferma?

Alcuni dirigenti del Garante della privacy si sono rivolti al giudice amministrativo, contestando la legittimità di tale obbligo. Il TAR del Lazio con ordinanza n. 1030/2017 ha accolto le ragioni dei ricorrenti ritenendo sussistenti, nell’ambito della fase cautelare, i presupposti per la concessione della sospensiva, valutando come “consistenti” le “questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso” e “irreparabile” il “danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa” (si veda l’articolo di commento di T. Tessaro Trasparenza, pubblicazione dati relativi a dirigenti PA: profili di danno da diffusione anche per i Comuni?

Il provvedimento, avendo effetto soltanto per i ricorrenti, ha aperto la strada a numerosi ricorsi dei dirigenti. L’ANAC, prendendo atto dei numerosi ricorsi e del parere dell’Avvocatura dello Stato che ha espressamente ritenuto gli stessi verosimilmente destinati a trovare accoglimento come nel precedente caso, ha deciso di sospendere per tutti i dirigenti gli obblighi di pubblicazione, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013.
Ciò al fine di evitare situazioni di incertezza per le amministrazioni ed in attesa della definizione nel merito del giudizio instaurato o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

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Bologna, 20 aprile 2017

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