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Disciplina regolamentare delle sale da gioco
La pronuncia del TAR Campania (22 marzo 2017, n. 1567)

Riveste interesse la sentenza emessa dal TAR Campania – Napoli (Sez. III) 22 marzo 2017, n. 1567 in materia di disciplina regolamentare delle sale da gioco
Affermano i giudici che “le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco sono dirette al perseguimento di finalità prevalentemente di carattere socio-sanitario; lo Stato ha il compito di fissare i principi generali che ispirano la materia, dettati dalla riduzione e dal contrasto all’attività del gioco d’azzardo; mentre le Regioni e gli Enti locali hanno il potere di disciplinarne le concrete modalità, avuto riguardo, da un lato, agli obiettivi programmati a livello nazionale, e, dall’altro, alle caratteristiche peculiari del territorio entro cui le attività del gioco sono destinate ad incidere.”

Sale da gioco: competenze del Consiglio comunale

Nel regolamentare l’attività di raccolta delle sale da gioco, l’art. 50, comma 7, TUEL attribuisce al Consiglio comunale il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il Sindaco esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell’ambito delle fasce orario predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l’interesse pubblico perseguito; ben può il Consiglio comunale dettare criteri rigidi e restrittivi, tanto da vincolare in misura stringente la discrezionalità devoluta al Sindaco, senza tuttavia obliterare l’esercizio del potere sindacale, che può nondimeno esercitarsi nell’ambito delle fasce orarie determinate dal regolamento comunale.

Presentazione SCIA

Risulta illegittima la previsione del regolamento che introduce l’obbligo di presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la variazione del numero e della tipologia degli apparecchi nelle sale giochi, imposto anche ad un soggetto già autorizzato, non essendo aderente al tenore dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la scia appare invero sovradimensionata laddove si tratti di comunicare all’amministrazione variazioni che si verificano nella conduzione dell’attività commerciale, le quali, tuttavia, non abbiano alcuna incidenza sui requisiti previsti dalle normative di legge e regolamentare per iniziare o proseguire l’attività medesima.

>> CONSULTA LA SENTENZA del TAR CAMPANIA – NAPOLI (SEZ. III) 22 MARZO 2017, n. 1567.


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