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Rimborso spese legali sostenute dagli amministratori: i limiti
Sintesi della Deliberazione Corte dei conti, Sez. controllo per la Calabria, 23 marzo 2017 n. 35

È stata emessa la deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria, 23 marzo 2017, n. 35, la quale, pur dichiarando il quesito inammissibile dal punto di vista oggettivo, ha affermato che il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli Enti locali alla luce della nuova disciplina recata dall’art. 86, comma 5, del TUEL per effetto delle modifiche apportate dall’art. 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è subordinato alla circostanza che dal rimborso delle spese legali, anche agli amministratori, non derivi un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso. L’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” deve quindi essere intesa nel senso che “non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne”.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO PER LA CALABRIA, 23 MARZO 2017, n. 35.


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