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Le collaborazioni coordinate e continuative nella P.A.
Autonomia della prestazione professionale: analisi del tema con riferimento alla Pubblica Amministrazione

di ENZO CUZZOLA

L’elemento che contraddistingue sia le collaborazioni coordinate e continuate che quelle di natura occasionale è il carattere dell’autonomia della prestazione professionale.
Ciò non implica necessariamente l’assenza di un potere di indirizzo e coordinamento più o meno intenso da parte del committente, ma questo non può essere in alcun modo assimilato al vincolo di subordinazione che caratterizza invece il rapporto di lavoro subordinato.

In caso contrario, infatti, la stipulazione di contratti di collaborazione implicherebbe la violazione del principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97) e di quello per cui il mezzo ordinario di reclutamento dei dipendenti pubblici deva essere il concorso, inteso come strumento per la selezione, trasparente ed obiettiva, dei migliori (art 51).
Tali possibili profili di rischio erano stati già rilevati anche dalla Corte dei conti, sezione controllo enti, nella deliberazione n. 33 del 22 luglio 1994, nella quale era stata espressamente indicata l’esigenza di evitare che l’affidamento di incarichi a terzi si traducesse in forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa.
La differenza delle collaborazioni occasionale e di quelle coordinate e continuative nella P.A. rispetto al rapporto di lavoro subordinato comporta l’inapplicabilità degli istituti tipici di quest’ultimo.

Il collaboratore non entra a far parte dell’organizzazione del committente e, nel caso in cui questi sia una P.A., non può essere considerato un suo dipendente; da ciò deriva, ad esempio, l’impossibilità di attribuire buoni pasto ovvero giorni di ferie e l’assenza dell’obbligo di prestazione oraria e relativo controllo delle presenze.


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