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Accesso agli atti da parte del sindacato
I motivi del diniego nella sentenza del TAR Lazio 3 marzo 2017, n. 3124

Risulta legittimo il provvedimento mediante il quale l’INPS ha espresso un diniego in ordine ad una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia di tutti gli atti relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dell’INPS, nel caso in cui, nella domanda di accesso, non sia specificato quale sia il rapporto e/o la connessione tra la richiesta dei documenti con la posizione dei lavoratori che la medesima organizzazione sindacale difende, e, in particolare, non sia specificato quale sia il collegamento tra la posizione soggettiva dei lavoratori ed i documenti la cui ostensione viene domandata. Ad affermarlo è la recente sentenza del TAR Lazio (Roma, Sez. III quater) 3 marzo 2017 n. 3124.

Il diritto di una organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della pubblica amministrazione sussiste solo per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione.

L’espressione usata in ricorso e che fa riferimento “ad una gestione corretta, trasparente e verificabile dell’INPS” concretizza quel sindacato generalizzato sull’operato dell’Amministrazione che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, esclude l’ostensibilità della documentazione richiesta quando tale rapporto tra posizione da tutelare e documento non sia dettagliata.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO 3 MARZO 2017, n. 3124.


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