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Diritti di rogito a favore del Segretario comunale
Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto 2 marzo 2017, n. 132

È inammissibile dal punto di vista oggettivo la richiesta di parere da parte di un ente, privo di dirigenti, che è stato condannato al pagamento, sulla base di sentenza del Giudice del Lavoro, dei diritti di rogito a favore del Segretario comunale. La richiesta difetta, pertanto, dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza, atteso che la funzione consultiva “non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell’ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi”. Inoltre non può ritenersi ammissibile la richiesta di parere al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti con attività che forma oggetto di esame da parte di altri Organi (Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 132/2017). Nello stesso senso si è espressa in più occasioni Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia.

>> CONSULTA LA DELIB. CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 2 MARZO 2017, n. 132.

Per approfondire il tema si può consultare l’articolo I diritti di rogito per i Segretari in enti privi di dirigenza tra giudice ordinario e pareri della Corte dei conti.


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