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Decorrenza dimissioni del Presidente del consiglio comunale
Il parere rilasciato dal Ministero dell'Interno (Servizio In Comune)

Riveste interesse il parere emesso dal servizio del Ministero dell’Interno denominato In Comune (attività di studio e documentazione) in materia di decorrenza delle dimissioni del Presidente del consiglio comunale. Atteso che sia lo statuto che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non presentano una disciplina in merito alle dimissioni del presidente del consiglio, si ritiene che in mancanza di normazione locale, in tema di efficacia delle dimissioni del presidente del consiglio comunale, è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario.

Di seguito si allega il parere integrale:
“Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione alla richiesta di alcuni consiglieri del Comune di (omissis), è stato posto un quesito in ordine all’efficacia delle dimissioni dalla specifica carica, dichiarate dal Presidente del Consiglio comunale in corso di seduta consiliare, a cui non è seguita alcuna formalizzazione. Al riguardo, atteso che sia lo statuto che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non presentano una disciplina in merito alle dimissioni del presidente del consiglio, si ritiene che in mancanza di normazione locale, in tema di efficacia delle dimissioni del presidente del consiglio comunale, è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario. Ciò in applicazione della regolamentazione introdotta in materia di dimissioni degli organi degli enti locali che comporta l’immediata efficacia delle stesse, come affermazione di un principio generale, confermato e non messo in discussione dalla specialità della disciplina delle dimissioni del sindaco, la cui efficacia differita trova ragione nella gravità della situazione che ne consegue. Infatti, occorre operare una distinzione tra la sfera politica delle dichiarazioni rese nel corso del dibattito in aula e la sfera giuridica delle medesime che attengono alla titolarità della carica. Tale manifestazione di volontà, ancorché resa nel corso della seduta consiliare e verbalizzata, assume rilievo giuridico atto a produrre gli effetti previsti dalla legge con la dichiarazione scritta e l’acquisizione agli atti dell’ente, restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare”.


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