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Le dimissioni dalla carica di consigliere presentate al Segretario comunale
Consiglieri comunali che presentano le proprie dimissioni indirizzandole al Segretario comunale: tali dimissioni sono valide ed efficaci?

di AMEDEO SCARSELLA

L’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dispone che “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. (…)”.
Accade tuttavia che i consiglieri comunali presentino le proprie dimissioni indirizzandole al Segretario comunale o addirittura consegnandole direttamente nelle mani di quest’ultimo. Le predette dimissioni sono valide ed efficaci?

Il legislatore ha sottoposto la presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali a requisiti formali particolarmente stringenti in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse in relazione alla continuità degli organi elettivi.

Il Consiglio di Stato (sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4982) ha ritenuto valide le dimissioni presentate al protocollo personalmente dai consiglieri, ancorché indirizzate al Segretario comunale, in relazione ad un’ipotesi di dimissioni contestuali ultra dimidium, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3; del d.lgs. 267/2000.

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