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Concessione dei permessi della legge 104 anche per le unioni civili
Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38: indicazioni operative per la concessione dei permessi relativi alla legge 104/1992

L’INPS, mediante circolare 27 febbraio 2017, n. 38, fornisce alcune indicazioni e istruzioni operative per la concessione dei permessi ex lege n. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Nella circolare si evidenziano i seguenti elementi:
1) la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
– permessi ex lege n. 104/1992,
– congedo straordinario ex art. 42, comma 5 d.lgs. 151/2001;
2) il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
– permessi ex lege n. 104/1992.

Pertanto i tre giorni di congedo retribuito mensili possono essere fruiti anche dai dipendenti facenti parte di un’unione civile o controparti di una convivenza di fatto, stipulate ai sensi della legge n. 76/2016. L’estensione del diritto alle unioni civili è opera della legge Cirinnà, mentre quella a conviventi discende dalla sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale che ha ampliato l’efficacia dei principi della legge n. 76/2016.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE INPS 27 FEBBRAIO 2017, n. 38.


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