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Peculato d’uso del dipendente comunale: le chiamate telefoniche dall'ufficio
L'analisi della Corte di Cassazione dalla sentenza 11 gennaio 2017, n. 8509

Per il peculato d’uso a carico del dipendente pubblico per le chiamate personali dal telefono di servizio, al di fuori di casi d’urgenza e o di apposite autorizzazioni, va considerato il danno provocato alla pubblica amministrazione che deve essere apprezzabile rispetto al patrimonio della Pa o di terzi.
Ai fini del concretizzarsi della fattispecie caratterizzante un’unitaria condotta del peculato d’uso risulta necessario che più telefonate siano compiute in uno stesso giorno o in un tempo ristretto.

È ciò che affiora dalla sentenza della Cassazione Penale 11 gennaio 2017, n. 8509: nel caso di specie il ragioniere del Comune aveva effettuato meno di 200 telefonate private servendosi dell’apparecchio di servizio: la Corte ha pertanto deciso per la non commissione del reato di peculato d’uso.

Peculato d’uso dipendente pubblico: cosa dice la Cassazione

Recitano i Supremi Giudici: “In applicazione dei principi espressi a composizione allargata, questa Corte ha poi precisato che, giusta la necessaria valutazione del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione come “riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile”, l’offensività dell’uso indebito, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio e, quindi, di rilevanza penale del fatto va verificata con riguardo a ciascuna telefonata compiuta con l’apparecchio di servizio, in quanto integrante un’autonoma condotta di peculato d’uso; ciò salvo che, per l’unitario contesto spazio-temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un’unica ed indivisibile condotta (…). Cercando di esemplificare, potrà allora ravvisarsi un’unitaria condotta di peculato d’uso allorché le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l’utilizzo dell’apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzioni di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto così ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria”.

>> CONSULTA LA SENTENZA CASSAZIONE PENALE 11 GENNAIO 2017, n. 8509.


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