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Segni di riconoscimento negli elaborati scritti: il caso del concorso pubblico
La pronuncia del TAR Toscana, 13 febbraio 2017, n. 230 si sofferma sulle condizioni che definiscono un effettivo segno di riconoscimento

In sede di concorso pubblico, perché possa configurarsi l’elemento del cd. “segno di riconoscimento” nell’elaborato scritto sono necessari due presupposti, ovverosia l’idoneità del segno di riconoscimento a raggiungere lo scopo e il suo utilizzo intenzionale. Ad evidenziare tale assunto è una recentissima pronuncia del TAR Toscana (sentenza 13 febbraio 2017, n. 230): nel caso di specie i giudici hanno escluso che possa costituire segno di riconoscimento l’indicazione di una specifica città nel testo della prova.

Concorso pubblico: il prinicipo dell’anonimato

I giudici hanno infatti affermato che il principio di anonimato (espressione del valore dell’imparzialità e buon andamento) va applicato “con intelligenza, proporzionalità e correlazione” contemperandolo con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile al fine di innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori. A sua volta tale ultimo principio va correlato con due valori anch’essi di rango costituzionale: quello del lavoro e quello del buon andamento. Pertanto non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.

Il segno di riconoscimento: elementi-chiave

Il segno di riconoscimento è tale se concorrono due condizioni: l’idoneità a raggiungere lo scopo e l’utilizzo intenzionale del segno. Come si può leggere dal commento ufficiale alla sentenza riportato sul portale della Giustizia Amministrativa, “quanto al primo elemento, il segno è idoneo a fungere da elemento di identificazione solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo, rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato.
Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, si è escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare, anche qui in modo oggettivo ed inequivoco, l’intenzionalità del concorrente di rendersi riconoscibile”.

>> CONSULTA LA SENTENZA TAR TOSCANA, 13 FEBBRAIO 2017, n. 230.


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