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Acconciatore: vietato l’esercizio dell’attività itinerante
Il parere 29 dicembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico mediante parere del 29 dicembre 2016 ha stabilito che l’attività di acconciatore itinerante con tanto di detersione, taglio e asciugatura di capelli attraverso l’utilizzo di un veicolo speciale e munito di specifiche attrezzature circolante per strada, non è consentito.

L’art. 2, co. 4, della legge 174/2005 (la legge quadro sull’attività di acconciatore) comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, prescrive espressamente che “non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.

Al contrario, l’attività è possibile presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, cioè a domicilio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali, così come nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

L’attività di acconciatore di cui alla legge 174/2005 non può essere svolta in forma ambulante: questo, per motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.

>> CONSULTA il PARERE del MISE 29 dicembre 2016 (prot. n. 433949).


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