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Responsabilità del Comune: obbligo di risarcimento per strada dissestata
Ordinanza Corte di Cassazione (Sez. Civile) 7 febbraio 2017, n. 3216: risarcimento nei confronti di chi cade nell'area privata attigua alla strada pubblica

Il Comune è tenuto a risarcire chi cade nell’area privata attigua alla strada pubblica, impegnandosi anche nella attività di manutenzione delle parti di strada che appartengono al privato ma che conducono sulla via principale di esclusiva competenza dell’amministrazione. Nella circostanza di un caso di sinistro su tale area dissestata, pertanto, l’Ente locale risulta responsabile. Questo la massima desumibile dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. VI Civile) resa mediante l’ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3216.

Responsabilità dell’ente: obbligo di risarcimento nei confronti di chi cade nell’area privata attigua alla strada pubblica

Il caso di specie riguardava una signora caduta in terra, in un piccolo centro della Puglia, a causa del cattivo stato del manto stradale. L’evento, che aveva cagionato lesioni personali alla signora, era accaduto su una parte di strada non di proprietà comunale.
I giudici della Cassazione hanno precisato che l’amministrazione è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza. A tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche nel caso in cui il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è obbligo comunque dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
L’inosservanza di tale dovere di sorveglianza costituisce un obbligo primario della pubblica amministrazione per il principio del neminem laedere integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.

Il principio di diritto

Il principio di diritto che promana dalla pronuncia della Cassazione: “È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda a inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.

>> CONSULTA L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE (SEZ. VI CIVILE) 7 FEBBRAIO 2017, n. 3216.


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