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Richiesta convocazione Consiglio comunale per esame atti di sindacato ispettivo
Parere Ministero dell'interno (InComune): richiesta di convocazione del Consiglio comunale ex art. 39, co. 2, d.lgs. 267/2000

Mediante il servizio del Ministero dell’Interno “InComune” è stato rilasciato il parere in materia di richiesta di convocazione del Consiglio ex art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 per esame atti di sindacato ispettivo.

“Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito concernente la questione indicata in oggetto. In particolare, è stato riferito che alcuni consiglieri comunali di minoranza hanno depositato presso il Comune una mozione ed una interrogazione contestualmente alla istanza di convocazione ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e, a causa del mancato riscontro della richiesta nei termini indicati dalla legge, hanno chiesto l’attivazione del potere sostitutivo del Prefetto ex art. 39, comma 5, del citato T.U.O.E.L.. Ai sensi dell’art. 21 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è previsto che le interrogazioni e le mozioni presentate al protocollo dell’ente dovranno essere iscritte all’ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio successiva alla loro presentazione. Il successivo art. 22, comma 3, della medesima fonte normativa prevede che la convocazione richiesta ex citato art. 39, comma 2, “…deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione”. Ad avviso del sindaco, in base al combinato disposto delle norme regolamentari surrichiamate, sarebbe escluso che la richiesta di convocazione formulata da un quinto dei consiglieri possa avere ad oggetto atti di sindacato ispettivo, dovendo ciascuna richiesta essere, indefettibilmente, corredata dal relativo “schema di deliberazione”. Al riguardo va rilevato che il diritto ex art. 39, comma 2, ” … è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L’orientamento che vede riconosciuto e definito “… il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124)”.

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