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Rimborso spese di viaggio sostenute dagli amministratori
Delibera Corte dei conti, Sezione Autonomie, 29 dicembre 2016, n. 38 (e punto di vista dell'ANCI)

Assume ampio rilievo la delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie, 29 dicembre 2016, n. 38 in materia di “Corretta interpretazione dell’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, in merito alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente, il quale, in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, utilizzi il mezzo di trasporto privato per raggiungere la sede ove svolge le proprie funzioni politico-istituzionali”.

La delibera contribuisce a chiarire l’inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall’articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell’articolo 84 del TUEL (amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente). Il citato comma 12 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, e conseguentemente gli enti locali, non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il medesimo comma, inoltre, disapplica le norme di legge e contrattuali che permettevano al personale dipendente, a cui gli amministratori locali, per la fattispecie, sono assimilati, l’utilizzo del mezzo proprio.

>> CONSULTA LA DELIBERA CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE 29 DICEMBRE 2016, n. 38

>> In merito è stata emessa anche una nota dell’ANCI recante il titolo “Rimborso spese di viaggio degli amministratori: nota a commento della delibera n. 38 della Sezione Autonomie della Corte dei conti”. CONSULTA QUI LA NOTA ANCI.


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